Che cos’è e come funziona il carpooling: definizione

Che cos’è e come funziona il carpooling: definizione

L’uso condiviso di automobili tra un gruppo di persone, con il fine di ridurre i costi di viaggio.

Definizione di car pooling


Per car pooling si intende l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il carpooling è uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile, in quanto consente di ridurre il numero di auto in circolazione con effetti benefici su inquinamento, congestione stradale e necessità di infrastrutture.

BlaBlaCar si inserisce in questo contesto, essendo la più grande community al mondo di carpooling per le tratte interurbane.

Attraverso la piattaforma i conducenti possono condividere i costi del viaggio mettendo a disposizione i posti vuoti a bordo delle proprie auto a fronte di un contributo alle spese. BlaBlaCar esclude la possibilità che si possa configurare un guadagno, facendo sì che vengano esclusivamente utilizzate risorse che altrimenti andrebbero sprecate, i posti liberi in auto.

Effetti positivi del car pooling


I principali vantaggi del car pooling:

  • Ottimizzazione delle risorse: automobili con più persone a bordo e meno investimenti in nuove infrastrutture.
  • Risparmio economico in termini di costo pro-capite di carburante, olio, pneumatici, pedaggi, costi di parcheggio ecc.
  • Riduzione dell’inquinamento, sempre a causa del minor numero di mezzi in circolazione.
  • Miglioramento dei rapporti sociali tra le persone.
  • Nessun problema con le normali RC Auto in Italia

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Aspetti normativi e assicurativi


In assenza di una specifica regolamentazione dell’attività di car pooling, essa viene identificata nell’attuale quadro normativo dalla fattispecie giuridica del trasporto di cortesia, caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi vincolo negoziale per il soggetto che lo effettua.

È attualmente in fase di discussione la proposta di legge n. 930 che mira a creare un contesto normativo per promuovere questa pratica. Tale proposta definisce così il car pooling: “una modalità di trasporto non professionale consistente nell’uso di veicoli privati condiviso tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto tramite le piattaforme di intermediazione fornite dai gestori“. Tra le caratteristiche del carpooling si legge che “sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti. La quota di compartecipazione a carico dell’utente fruitore è determinata dall’utente operatore e indicata nella piattaforma di intermediazione. Tale importo è aumentato dell’eventuale commissione applicata dal gestore ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ed è espressamente accettato dall’utente fruitore. La compartecipazione di cui al comma 2 non eccede il costo complessivo del trasporto per l’itinerario concordato e non determina profitti per l’utente operatore. In ogni caso, l’ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non supera il 90 per cento dell’importo previsto dalle tabelle dell’Automobile Club d’Italia per l’itinerario concordato, al netto dell’eventuale commissione d’intermediazione, di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

Dal punto di vista assicurativo, in assenza di un compenso per l’attività di trasporto del conducente, ovvero in circostanze di mera condivisione dei costi, il Codice delle assicurazioni stabilisce che la normale RCA auto obbligatoria copre anche i danni subiti dai terzi trasportati. In particolare, il Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 e successive modificazioni ex d.lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 e d.l. 3 giugno 2008, n. 97) stabilisce all’art. 141, primo comma che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo

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